Tribunale di Catanzaro – 19 giugno 2018
La Commissione per estinzione anticipata, come anche gli interessi moratori, vanno inseriti nel calcolo del TEG per verificare l’usura nel contratto di finanziamento, anche se non sono mai stati pagati, ma per il fatto che il cliente li ha promessi di pagare nel caso si verificasse la circostanza (estinzione anticipata o ritardo nei pagamenti).
Quindi per verificare il superamento del tasso soglia, con conseguente trasformazione del finanziamento da oneroso a gratuito, ciò che rileva è quello che è stato pattuito e non i costi concretamente applicati dalla banca.
Rileva il momento del perfezionamento del contratto per verificare il momento di consumazione dell’usura ed è dal quel momento che si producono le conseguenze sanzionatorie penali ex art. 644 c.p. in caso di dolo e civili ex art. 1815, comma 2 c.c., poiché ai fini della sussistenza dell’illecito usuraio penale o quantomeno civile, è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il danno ipotizzato si concretizzi, ovvero senza la necessità che il cliente paghi il costo usuraio convenuto.
Pertanto, le penali da inadempimento, così come gli interessi moratori e la commissione di estinzione anticipata, prescindendosi dal titolo per il quale sono dovuti, devono concorrere, in quanto “costi” legati all’erogazione del credito, alla verifica del carattere usurario di un contratto di finanziamento. In particolare, nel ricondurre la commissione di estinzione anticipata tra i costi valutabili nel giudizio complessivo di usurarie età dell’operazione finanziaria, si effettua un ragionamento analogo a quello creato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine all’usurarietà degli interessi di mora, anche se di natura eventuale. Trib. Catanzaro 19 giugno 2018 usura con cea e mora
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