Tribunale di Bari – 08 novembre 2016 – n.5732
Ai fini del calcolo del costo complessivo del credito (TEG), da confrontarsi con il Tasso Soglia per verificare l’usurarietà del contratto, si deve considerare qualsivoglia voce di spesa comunque denominata, nonché qualsivoglia tipologia di interesse, quindi, devono computarsi non solo quelli di natura corrispettiva, ma anche quelli convenuti a titolo moratorio (ovviamente non per sommatoria). E’ irragionevole ed arbitrario operare una differenziazione tra interessi corrispettivi e interessi moratori in punto di calcolo del tasso soglia, ciò sia perché contrasta con le disposizioni normative, che impongono un calcolo complessivo del costo del credito, che possa definirsi unico ed onnicomprensivo di tutte le voci poste a carico del mutuatario, sia perché la natura eventuale dell’interesse moratorio è del tutto irrilevante ai fini dell’usurarietà, dato che la nullità di cui al 2° comma dell’art. 1815 cod. civ. colpisce la pattuizione di un interesse di una determinata entità, a prescindere dal concreto verificarsi del ritardo nell’adempimento e sia perché l’applicazione del tasso di interesse moratorio alla singola rata insoluta non impedisce che esso sia computabile sull’intera sorte capitale data a mutuo, essendo possibile che il mutuatario resti inadempiente sin dall’inizio della restituzione rateale pattuita. La clausola di estinzione anticipata, quale voce di spesa, deve essere considerata ai fini del calcolo del costo complessivo del credito. Trib. Bari 08 novembre 2016 – c.e.a. e mora nel TEG
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