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Commissione Massimo Scoperto nel TEG per il calcolo dell’usura

Tribunale di Torino – 20 aprile 2017 n.2129

Il Giudice del caso specifico condanna la banca a restituire interessi indebitamente percepiti per superamento del tasso soglia di usura. Condanna la banca a restituire interessi e commissioni percepiti nei trimestri con TEG superiore alla soglia massima consentita (art. 1815 2 c. c.c.).

Il Giudice ritiene che le CMS commissioni di massimo scoperto debbano essere computate nel TEG anche prima del 2010, ritenendole, contrariamente a quanto emerge dalle Istruzioni di Banca d’Italia in vigore fino al 2009, a pieno titolo, costi indiscutibilmente collegati all’erogazione del credito. Le istruzioni di Banca d’Italia vincolano gli intermediari dal punto di vista operativo e tecnico ma non il Giudice nell’esaminare i profili di legittimità delle clausole contrattuali, soprattutto nel caso in cui esse si manifestino contro legge.

Nel caso specifico inoltre le CMS erano anche nulle per indeterminatezza, mancava infatti nella loro pattuizione, la base di calcolo. Trib. Torino 20 aprile 2017 cms e TEG

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