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Commissione Istruttoria Veloce nulla se …

Tribunale di Udine 26 ottobre 2016 – n.1295

La clausola contrattuale C.I.V. (commissioni di istruttoria veloce) che non è determinata in misura fissa e commisurata ai costi effettivi sostenuti dalla banca è nulla, e gli importi corrisposti a tale titolo dal correntista devono essere restituiti.

Con la sentenza n. 1295 pubblicata il 26 ottobre 2016, il Tribunale di Udine ha accolto la domanda del correntista volta alla declaratoria di nullità della clausola di istruttoria veloce contenuta nella “proposta di modifica unilaterale del contratto” predisposta dalla Banca perché non determinata in misura fissa, non espressa in valore assoluto e non commisurata ai costi mediamente sostenuti dalla banca per svolgere l’istruttoria veloce, e per l’effetto, ha condannato la banca a riaccreditare in favore del correntista la somme addebitate nel corso del rapporto a titolo di commissioni di istruttoria veloce .

La commissione di istruttoria veloce è una commissione che si applica in caso di sconfinamento – in assenza o in presenza di fido – sul conto corrente o a valere su carte di credito.

La cd. CIV è prevista e consentita dall’art. 117-bis, comma 2, T.U.B., che vuole che sia “determinata in misura fissa” e “commisurata ai costi”effettivi sostenuti dalla banca per effettuare una “istruttoria veloce” finalizzata a tollerare lo sconfinamento senza fido o extra – fido. Il comma 3 sancisce la nullità delle clausole che “prevedono oneri … non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2”.

La commisurazione ai costi della commissione è, dunque, un requisito della clausola previsto dalla legge a pena di nullità della clausola stessa, e, in caso di contenzioso, deve essere allegata e provata dalla banca. Trib. Udine 26 ottobre 2016 Civ nulla

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