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Commissione di estinzione anticipata e mutuo in usura

Tribunale di Busto Arsizio – 26 gennaio 2018

Il Giudice condanna la banca a rimborsare quanto pagato dal cliente a titolo di interessi e ad addebitargli solo più la quota capitale del mutuo ai sensi dell’ art. 1815 c.c. Il mutuo pertanto diventa a titolo non oneroso, ad interessi zero.

Il contratto di mutuo infatti è risultato pattuito con interessi usurari, ossia superiori al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto. Il superamento del tasso soglia era dovuto nel caso specifico all’incidenza della commissione per estinzione anticipata. Nulla poi importa, secondo il giudicante, che la commissione stessa non sia mai stata effettivamente pagata, in quanto il mutuo non è realmente stato estinto anticipatamente. Al fine della verifica dell’usurarietà originaria infatti ciò che conta è la promessa contenuta nel contratto, non l’effettivo esborso monetario. Trib. Busto Arsizio 26 gennaio 2018 comm. est. antic. nel TEG

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