Tribunale di Torino – 03 ottobre 2017 – n.4605
Sentenza favorevole ATUB, causa patrocinata dallo studio legale Luigi Riccio. Nel caso di specie il giudicante si è pronunciato a favore della tesi secondo cui nel calcolo del TEG, relativo ad un contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, vadano inclusi i costi assicurativi, anche per il periodo antecedente alle nuove istruzioni di Banca d’Italia in vigore dal gennaio 2010. La sentenza, in applicazione dell’art. 1815 C.C,. condanna la banca alla restituzione degli interessi percepiti, con depurazione degli stessi dalle rate ancora in scadenza.
L’art. 644 C.P., al comma 5, contiene due differenti elenchi di voci da tenere in considerazione per la determinazione del tasso di interesse usurario. Un primo elenco, da definirsi aperto, fa generico riferimento alle commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito; si tratta di voci suscettibili di essere riempite quanto al loro contenuto. E’ invece tassativa la parte della norma che esclude dal calcolo le sole tasse ed imposte, indicazione precisa e non suscettibile di interpretazione. La distinzione tra le spese computabili nel TEG e quelle non computabili, non attiene alla distinzione tra spese imposte dal mutuante e costi previsti ex lege, ma piuttosto deve aversi riguardo al soggetto al cui vantaggio sono destinati i costi e le spese sostenute dal mutuatario. Anche se per i finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio l’assicurazione del credito è imposta per legge, essa si traduce in un vantaggio per il mutuante, il quale in caso di insolvenza potrà beneficiare dell’assicurazione. E’ pertanto ragionevole che i costi sostenuti dal mutuatario siano ricompresi nel TEG, differentemente dalle imposte e tasse, che vanno a vantaggio dello Stato.
Anche se per i finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio la polizza assicurativa è imposta dalla legge e non pattuita dalle parti, come nel caso del credito al consumo, occorre comunque far riferimento alla ratio della sentenza 8806/2017 della Cassazione, secondo la quale anche le spese di assicurazione vanno conteggiate nel TEG “essendo all’uopo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito”.
Le istruzioni, le circolari e le direttive di Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritto, vieppiù ove le previsioni in esse contenute risultino contrarie a disposizioni di legge o all’interpretazione che la giurisprudenza ne dà. La stessa circostanza che Banca d’Italia abbia superato la precedente previsione con decorrenza dal 1 gennaio 2010, ritenendo di dover computare nel TEG anche le spese assicurative, è indice del fatto che l’Istituto abbia preso atto della volontà del legislatore.
Nulla è dunque dovuto alla banca a titolo di interessi, ex art.1815 C.C., secondo comma, mentre i costi sostenuti dal cliente per l’erogazione del finanziamento sono legittimi e sono dovuti al mutuante, in quanto sono stati considerati proprio per valutare la validità della pattuizione sugli interessi. Trib. Torino 03 ottobre 2017 assic. nel TEG per usura
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