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  • Atub Associazione Consumatori

Carta di credito revolving nulla senza contratto scritto

Tribunale di Chieti – 17 novembre 2017 n.230

Il Giudice condanna la banca a restituire quanto percepito per il rimborso delle rate pagate dal cliente per il rientro dalla carta revolving. La stessa infatti è risultata nulla perché in assenza di forma scritta del contratto ex art. 117, comma 3 t.u.b.

Si è quindi configurato il solo obbligo di restituzione a carico del cliente delle somme utilizzate e degli interessi legali.

E’ inoltre risultata illegittima l’iscrizione in CRIF del nominativo del cliente in assenza del preavviso da parte della banca ex artt. 4/comma vii codice deontologico e 125/comma 3 t.u.b.

Deve essere dichiarata nulla la carta di credito c.d. revolving in assenza della forma scritta richiesta ad substantiam ex art. 117, comma 3, del D. Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.). A seguito della declaratoria di nullità del contratto, restano privi di causa i rapporti patrimoniali intercorsi tra le parti, con la conseguenza che sussiste l’obbligo a carico del cliente/consumatore di restituire alla banca la sorte capitale utilizzata, maggiorata dei soli interessi legali.

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