Tribunale di Torino, 28 novembre 2018
La sentenza in esame, innovativa per il Tribunale di Torino, affronta alcuni punti salienti del dibattito circa le spese da considerare nel computo del TEG per verificare l’eventuale usurarietà del contratto alla sua stipula. Il Giudice, rilevando usura all’origine del contratto di finanziamento, condanna la banca alla restituzione degli interessi e delle spese pagate dal mutuatario alla stipula del contratto.
Ai sensi della L. 108/1996, che ha introdotto l’art. 644 co.4, c.p. le commissioni pagate dal mutuatario collegate all’erogazione del prestito, comprensive anche del costo dell’assicurazione (come statuito dalla Suprema Corte Cassazione Civile, Sez. I, 5 aprile 2017, n. 8806) escluse le tasse e le imposte, devono essere incluse, tutte, nel calcolo del TEG ai fini della verifica del tasso soglia. Poiché la possibilità per il mutuatario di estinguere anticipatamente il debito è prevista dall’art. 125 sexies T.U.B. oltre che dal contratto, e’ evidente che non si tratta di un evento o incremento anomalo, quindi se la giurisprudenza fa rientrare nel calcolo del TEG ai fini dell’usura un costo collegato ad evento futuro incerto ed anomalo come la mora per l’inadempimento o il ritardo da parte del mutuatario, deve ritenersi che possa rientrare nella verifica di usurarietà del contratto anche la commissione pattuita per l’estinzione anticipata del finanziamento, trattandosi di un diritto del consumatore sancito dalla legge.
La sentenza puntualizza anche l’argomento dell’incidenza dei costi applicati al contratto di finanziamento nel tempo. In sintesi: se il contratto viene estinto anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza, i costi che gli sono annessi (assicurazione, istruttoria, altro) incidono sul costo complessivo del finanziamento (cioè sul TAEG, o sul TEG se si escludono dai predetti costi quelli per imposte e tasse) rendendolo maggiore di quello pattuito all’origine, soprattutto se tali costi non vengono rimborsati all’estinzione.
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