Tribunale di Ascoli Piceno, 24 gennaio 2019 n.37
In coerenza con le ultime pronunce della Corte di Cassazione, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 644 c.p. e 1815 c.2 c.c. – si intendono usurari gli interessi, commissioni, le spese che superino il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, con la precisazione che ogni verifica del superamento o meno del limite legale va effettuata ex ante sulla base di quanto pattuito al momento della stipulazione del contratto. Quindi poco rileva che alcuni costi sono promessi e pattuiti ma non si sono ancora manifestati (ad esempio la commissione per estinzione anticipata non è stata pagata perché il mutuo non è stato estinto anticipatamente). Questi costi vanno in ogni caso inclusi nel calcolo del TEG, da rapportare al tasso soglia per verificare l’usurarietà del contratto.
Nel caso in cui si verifichi il superamento del tasso soglia da parte del TEG, con inclusa la commissione per estinzione anticipata pattuita, il mutuo diventa gratuito, proprio per effetto del citato art. 1815 c.2 c.c. e non sono dovuti interessi. Gli interessi pagati fino al momento della rilevazione andranno restituiti.
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