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  • Atub Associazione Consumatori

Anche la commissione per estinzione anticipata nel calcolo dell’usura

Tribunale di Fermo – 01 marzo 2018 n.172

E’ condiviso l’orientamento per il quale il mutuo è usurario (e quindi gratuito) allorché sia stato pattuito/promesso un costo complessivo (TEG) usurario computando anche la commissione per l’estinzione anticipata, a prescindere che il contratto sia stato estinto e detta commissione pagata. Risultano valide e condivisibili


le distinzioni sulle caratteristiche ontologiche e funzionali che distinguono giuridicamente fra interessi corrispettivi, interessi moratori, commissione per anticipata estinzione, ecc. Ma sempre di oneri connessi alla concessione del credito del tratta.

È stata osservato (Trib. Torino 13 settembre 2017): “La legge n. 108/96 ha demandato all’autorità amministrativa di fare una rilevazione statistica dell’andamento dei tassi medi di mercato (praticati dal sistema bancario-finanziario e distinti per classi omogenee di operazioni), ma non il potere di definire la fattispecie usuraria e di escludere la rilevanza di costi comunque collegati all’erogazione del credito. Che pertanto le istruzioni della Banca d’Italia non abbiano considerato e tuttora non considerino la penale di estinzione (come la mora e altri oneri previsti per il caso di inadempimento) nella rilevazione del TEGM non osta alla sua rilevanza ai fini della verifica di usurarietà ai sensi dell’art. 644 c.p.”.

Essendo esplicito l’art. 644 c.p. nell’uso dei verbi “dare” o “promettere”, non può essere condivisa la tesi delle banche secondo cui quanto pattuito a titolo di commissione per estinzione anticipata rilevi soltanto se in concreto il cliente richieda l’anticipata estinzione, altrimenti sarebbe valorizzato solo il “dare” e completamente pretermesso il “promettere”.

Nemmeno può essere condivisa la tesi delle banche secondo cui l’eventuale superamento del tasso soglia per una determinata clausola, sempre a titolo di esempio, la penale per anticipata estinzione anticipata, comporti che solo quella clausola vada disapplicata: non si tratta qui di una semplice nullità contrattuale, da regolare ex art. 117 TUB, ma di una ipotesi che il legislatore ha ritenuto così grave da sanzionarla penalmente con la reclusione e con la multa, nonché civilmente con la conversione del mutuo, che si presume oneroso ex art. 1815 cc, in mutuo gratuito.

Condividendo la tesi della mera potenzialità, o della promessa, “gli oneri eventuali (interessi di mora e commissione di estinzione anticipata) sono rilevanti solo perché promessi ossia potenziali, non avendo alcuna importanza che si sia verificato ritardo nei pagamenti, né che la penale sia stata applicata. E’ dunque sufficiente che le pattuizioni determinino la presenza teorica di uno scenario con effetti usurari per considerare usuraria la pattuizione con le sanzioni di cui all’art. 1815 c.c., non essendo, peraltro, necessario verificare tutti gli scenari potenziali, ma solo il cd. “worst case” (caso limite o peggiore), consistente nell’inadempimento delle rate sufficienti a legittimare la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione anticipata e nel contestuale pagamento di tutte le rate scadute con la relativa mora, del capitale residuo e delle penali. Quindi è sufficiente che anche uno soltanto tra questi “n” possibili scenari – il worst case, per l’appunto – manifesti un tasso di rendimento (T.I.R.) superiore alla soglia, per inficiare di nullità l’intero contratto ai sensi dell’art. 1815 c.c.: ciò a prescindere dal fatto che lo scenario usurario si sia verificato o che esso sia concretamente verificabile, in quanto l’art. 1815 (come interpretato dal D.L. 394/00) pone un divieto di pattuizione e non solo di applicazione in concreto, e per la sua violazione, la conversione del mutuo da oneroso a gratuito. Trib. Fermo 01 marzo 2018 C.E.A. nel TEG

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