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Atub Associazione Consumatori

Anche gli interessi moratori nel calcolo dell’usura

Tribunale di Brindisi – 08 novembre 2017

Il Giudice ritiene non dovuti gli interessi sul mutuo in esame in quanto usurari all’origine, ossia già pattuiti in misura superiore al tasso soglia antiusura. Nel caso di specie il Giudice non ammette al passivo gli interessi, che considera come detto, non dovuti, ma ammette solo la quota capitale. Il debitore quindi, tolti gli interessi non dovuti, non risultava quindi inadempiente ed il Giudice per tale ragione sospende la procedura esecutiva richiesta invece dalla banca.

Al fine di valutare il superamento del tasso soglia sono stati sommati interessi corrispettivi e quelli moratori in quanto il contratto del caso prevedeva interessi moratori calcolati su “ogni somma dovuta e non pagata”, ossia interessi moratori calcolati sia sulla parte capitale della rata non pagata, ma anche sulla parte interessi della stessa non pagata.

Noi non condividiamo questa modalità di calcolo, non sosteniamo la correttezza della “sommatoria” tra interessi corrispettivi e moratori in quanto gli interessi sono fra loro sostitutivi e mai contemporanei.

Ci pare però rilevante sottolineare ancora una volta come non vi sia o non vi debba essere differenza di giudizio, ai fine del calcolo dell’usura, tra interessi corrispettivi e moratori. Anche gli interessi moratori, come sostenuto più volte dalla Corte di Cassazione (anche a fine 2017), debbono rientrare nel computo della verifica dell’usura. Infatti sembra ovvio l’obbligo di non superare il tasso soglia da parte di chi si fa promettere interessi sul credito, ogni tipo di interesse, sia che remuneri il credito regolare che quello in “ritardo”.

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