Tribunale di Benevento 25 ottobre 2016
L’usurarietà dei tassi va verificata calcolando tutti gli oneri che, nella peggiore delle ipotesi, il cliente sarebbe obbligato a corrispondere. Gli interessi, commissioni, remunerazioni e spese a qualunque titolo pattuiti devono essere considerati come un dato unico da raffrontare al tasso soglia ed è evidente che va esaminata, ai fini della ricorrenza dell’usura oggettiva originaria, la ricerca ipotetica della peggiore delle ipotesi possibili, ovvero quella economicamente più svantaggiosa per il cliente. In caso di mora, il cliente sarebbe tenuto a pagare interessi ulteriori che pertanto vanno aggiunti a quelli già calcolati come TAEG. La clausola che prevede gli interessi di mora è chiaramente additiva e non sostitutiva. In conclusione, in relazione al tasso di mora, riscontrato l’effettivo superamento del tasso soglia usurario, il comportamento della banca va sanzionato con la non debenza degli interessi, indipendentemente dal fatto che gli interessi di mora non siano stati poi di fatto pagati. Trib. Benevento 25 gennaio 2017 mora e soglia di usura
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