Tribunale di Milano – 11 gennaio 2017 n.247
Sono nulle le clausole anatocistiche contenute nei contratti bancari di conto corrente sottoscritti prima dell’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, come delle clausole prevedenti interessi ultralegali facenti rinvio ai cosiddetti “uso piazza”. Nel caso la Banca non possa provare di aver adeguato il contratto (con un nuovo contratto o con un contratto di modifica in ogni caso approvato dal cliente) alla delibera citata, cioè nel caso in cui non possa provare che il cliente abbia accettato contrattualmente la capitalizzazione anatocistica degli interessi, la Banca non può applicare interessi anatocistici, che quindi vanno stornati. Nel caso sia provata l’esistenza dell’apertura di credito – deducibile anche dagli estratti conto prodotti in giudizio con riferimento all’applicazione di tassi differenti nella medesima liquidazione – ma non provato il limite della stessa, tutte le rimesse dovranno ritenersi ripristinatorie e conseguentemente andrà rigettata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca. Trib. Milano 11 gennaio 2017 Anatocismo
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