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Anatocismo e Commissioni di Massimo Scoperto illegittimi

Tribunale di Genova – 03 dicembre 2016 n.3668

Il Giudice condanna la banca al rimborso di oltre 45.000 euro per illegittima capitalizzazione degli interessi anatocistici e per indeterminatezza della Commissione di Massimo Scoperto.

Il Giudice del caso specifico si pronuncia su alcuni argomenti cardine inerenti le controversie bancarie quali l’anatocismo, ossia la capitalizzazione di interessi maturati non solo sul capitale prestato ma anche su interessi già maturati, anche dopo la delibera CICR del 09/02/2000, la legittimità della Commissione di Massimo Scoperto e le modalità di prescrizione delle rimesse solutorie e ripristinatorie.

Per quanto riguarda l’anatocismo il giudicante si allinea alla giurisprudenza maggioritaria in argomento ritenendo l’applicazione degli interessi anatocistici illegittimi anche dopo la delibera CICR citata, in mancanza di regolare accettazione scritta del cliente. Infatti per i contratti in corso dopo tale data ma nati prima del 2000 è previsto che l’adeguamento (cioè l’applicazione di anatocismo prima assolutamente vietato) sia esplicitamente approvato dalla clientela nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.  L’applicazione quindi di anatocismo, prima vietato, è sicuramente una condizione peggiorativa, da accettare quindi attraverso nuova regolare pattuizione contrattuale.

Per quanto riguarda la Commissione di Massimo Scoperto il giudicante ritiene illegittima la sua applicazione, in linea con la giurisprudenza di merito e con la giurisprudenza di Cassazione, nel caso in cui non sia pattuita per iscritto oppure, come nel caso specifico, quando pattuita ma in forma non determinata e determinabile. La mera indicazione della percentuale di CMS infatti non è sufficiente a legittimarla. trib-genova-03-dicembre-2016-anatocismo-cms

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