Ricomposizione della crisi da sovraindebitamento: il Piano del Consumatore.
La Legge n. 03/2012 definisce il Consumatore come debitore persona fisica che ha contratto i debiti esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Pertanto se il debitore ha assunto debiti di natura mista e quindi per attività d’impresa o professionale e per debiti diversi da quelli di natura personale, l’unica procedura a cui sarà ammesso è l’Accordo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento mentre gli sarà precluso il Piano del Consumatore.
a) il consumatore può accedere alternativamente: – al piano del consumatore – all’accordo da sovraindebitamento – alla liquidazione del patrimonio con possibile “esdebitazione”
b) tutti gli altri soggetti diversi dal consumatore possono accedere alternativamente: – all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento – alla liquidazione del patrimonio
Il contenuto
Il Piano del Consumatore presenta alcune significative differenze rispetto all’accordo di composizione; quella che appare più rilevante è che la proposta del consumatore non è sottoposta all’ approvazione dei creditori. Alla volontà di questi ultimi è sostituita la valutazione discrezionale del Giudice che valuta la fattibilità, l’assenza degli atti in frode ai creditori e la meritevolezza del consumatore nonché la convenienza della proposta in ipotesi di contestazioni al riguardo. La valutazione del Giudice è supportata da una relazione particolareggiata dell’Organismo di Composizione della Crisi, che deve contenere:
a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta
È opportuno che già il piano contenga tutti i dati utili per consentire la valutazione da parte del Giudice sulla “meritevolezza e l’assenza di colpa del debitore consumatore”. Determinanti saranno, in questo caso, tutte le informazioni raccolte e relative alle scelte fatte dal consumatore (ad es. l’oggetto dei suoi acquisti, l’entità dei propri guadagni al momento di effettuazione degli acquisti, se il debitore poteva “permettersi” tale spesa o l’ha effettuata in modo del tutto irresponsabile etc.). È evidente come questo punto rappresenti lo snodo cruciale dell’intera procedura poiché la possibilità di ottenere o meno l’omologa dipenderà, in prevalente misura, da come saranno interpretati dal Giudice i dati forniti.
La procedura
Depositata l’Istanza da parte del debitore il Giudice provvede immediatamente a verificare l’assenza di atti in frode ai creditori. Per atti in frode ai creditori devono intendersi, tutti ma non solo, i comportamenti individuati nell’art. 14-bis (ovvero aver dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti). Solo a seguito di tale verifica il Giudice fissa l’udienza di omologazione del piano nel termine di sessanta giorni dalla data di deposito della proposta o eventualmente delle integrazioni richieste. La comunicazione della proposta del debitore a tutti i creditori è a carico dell’O.C.C. Fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo, il Giudice può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata (mobiliari, immobiliari e presso terzi) qualora ritenga che dalla prosecuzione possa essere pregiudicata la fattibilità del piano. La Legge n. 03/2012 prevede che il piano omologato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di omologazione, restando peraltro impregiudicati i diritti di tali creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.
Inoltre, la normativa prevede: – il divieto, per i creditori con causa o titolo anteriore come sopra individuati, di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari e di acquistare diritti di prelazione – il blocco delle azioni esecutive da parte dei creditori per causa o titolo posteriore all’omologa sui beni oggetto del piano
È il caso di precisare, con riferimento alla verifica della meritevolezza, che la legge la ritiene tale quando è escluso che il consumatore le abbia assunte senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; e che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Anche nell’ambito della procedura del piano del consumatore, la legge consente espressamente al singolo creditore (e addirittura ad ogni altro interessato) di contestare il piano sotto il profilo della convenienza, stabilendo che l’omologazione del piano è concessa se il Giudice ritenga che il creditore possa essere soddisfatto dall’esecuzione dello stesso in misura non inferiore a quanto realizzabile in ipotesi dell’alternativa liquidatoria (di tutti i beni) disciplinata dalla medesima legge n. 03/2012. Anche in presenza di contestazioni da parte di creditori o altri interessati circa la convenienza del piano, il Giudice può comunque omologarlo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria di cui sopra.
È prevista la moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Il procedimento di omologazione si conclude con un provvedimento con cui il Giudice omologa oppure nega l’omologazione e contro il quale è possibile proporre reclamo al Tribunale in composizione collegiale. Con l’ordinanza di diniego di omologazione il Giudice dichiara anche l’inefficacia dell’eventuale provvedimento di sospensione di procedimenti esecutivi in corso. Il decreto di omologazione deve intervenire entro sei mesi dalla presentazione della proposta.
Comments