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Sovraindebitamento: liquidazione del patrimonio

Ricomposizione della crisi da sovraindebitamento: liquidazione del patrimonio

Possono accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio, su istanza, i soggetti non fallibili (imprenditori commerciali sotto soglia, professionisti, enti non commerciali, imprenditori agricoli, consumatori). La liquidazione del patrimonio può essere attivata: su istanza del debitore o dei creditori, a seguito di cessazione degli effetti dell’accordo con i creditori, a seguito di annullamento e/o risoluzione dell’accordo, revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore.

Requisito oggettivo necessario ai fini dell’ammissione alla procedura è lo stato di sovraindebitamento, già descritto e definito nei precedenti articoli. 

La liquidazione del patrimonio del debitore può essere essenzialmente ripartita nelle seguenti fasi: 1. apertura della procedura 2. accertamento del passivo 3. liquidazione dell’attivo

Apertura della procedura

La procedura di liquidazione del patrimonio si apre con il deposito, presso il Tribunale competente, da parte del debitore sovraindebitato, di un’istanza in cui chiede la liquidazione di tutti i suoi beni. All’istanza occorre allegare la documentazione richiesta, oltre che una relazione particolareggiata dell’Organismo di Composizione della Crisi, che contenga necessariamente:

  1. l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni

  2. l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le proprie obbligazioni

  3. il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni

  4. l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

  5. il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

In presenza di tutti i presupposti fissati dalla legge, il Giudice emette un decreto di apertura della liquidazione con il quale nomina un liquidatore (anche lo stesso O.C.C.), se non già nominato su proposta dell’O.C.C. e dispone che sino al momento della chiusura della procedura, a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. E’ prevista l’inammissibilità della domanda, se la documentazione prodotta non consenta la puntuale ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore. Sono esclusi dalla liquidazione: i crediti impignorabili, i crediti aventi natura alimentare e di mantenimento, stipendi, salari, pensioni e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, nei limiti, definiti dal Giudice, di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia, le cose impignorabili per disposizione di legge. 

Accertamento del passivo

Il liquidatore verifica l’elenco dei creditori e l’attendibilità della documentazione allegata, formando l’inventario dei beni da liquidare. La domanda che può essere di partecipazione alla liquidazione, ma anche di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili, deve essere proposta con ricorso, con l’indicazione:

  1. delle generalità del creditore

  2. della determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione o la descrizione del bene che si rivendica o di cui si chiede la restituzione

  3. della sintetica esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda

  4. dell’indicazione dell’eventuale titolo di prelazione di cui si chiede il riconoscimento

  5. dell’indicazione dell’indirizzo p.e.c. o del numero di fax o l’elezione di domicilio presso un comune del circondario presso cui ha sede il Tribunale; in assenza di quest’ultima indicazione, tutte le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito presso la cancelleria del Tribunale.

Al ricorso va allegata la documentazione comprovante le richieste di cui si chiede il riconoscimento. Una volta pervenute le domande di partecipazione alla liquidazione presentate dai creditori, il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, che comprende un elenco dei titolari dei diritti sui beni mobili e immobili in proprietà o in possesso del debitore, comunicandolo agli interessati e assegnando loro un termine di quindici giorni per le osservazioni. In presenza di osservazioni, se ritenute fondate, il liquidatore, scaduto il termine per la loro proposizione, predispone un nuovo progetto di stato passivo, da trasmettere nuovamente ai creditori e fissando un nuovo e ulteriore termine di quindici giorni per le ulteriori repliche. Qualora le contestazioni non risultino componibili, il liquidatore rimette gli atti al Giudice, che provvede alla definitiva formazione dello stato passivo. I creditori, con causa o titolo posteriore al momento dell’esecuzione della pubblicità disposta dal Giudice con il decreto di apertura della procedura di liquidazione, non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

Liquidazione dell’attivo

Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell’inventario, elabora un programma di liquidazione che garantisca la ragionevole durata del procedimento. Il programma di liquidazione viene comunicato ai creditori e al debitore e depositato presso la Cancelleria del Tribunale; la legge non ne prevede l’approvazione. Il liquidatore amministra il patrimonio da liquidare, che può essere composto da: crediti, beni mobili e immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge che consenta di conseguire la disponibilità dei beni e di recuperare i crediti compresi nel patrimonio del debitore. Il liquidatore può subentrare nelle procedure esecutive pendenti. Qualora nel patrimonio da liquidare siano compresi crediti, dei quali non è probabile l’incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda, gli stessi saranno oggetto di cessione. Tutti i beni facenti parte del patrimonio da liquidare, salvo quelli di modesto valore, sono oggetto di stima da parte di operatori esperti. Nella liquidazione del patrimonio deve essere assicurata la massima informazione e partecipazione degli interessati tramite opportune forme di pubblicità. Il Giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza con decreto: lo svincolo delle somme; ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione e dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, fatta eccezione per il ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno o ipoteca, per la parte destinata ai creditori garantiti. I beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda costituiscono oggetto della procedura di liquidazione, dedotte le spese sostenute dal debitore per l’acquisto e la conservazione dei beni e dei crediti medesimi fino al momento dell’apprensione all’attivo da liquidare. E’ onere del debitore integrare l’inventario dei beni da liquidare. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

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