Ricomposizione della crisi da sovraindebitamento: l’Accordo con i creditori.
La Legge n. 03/2012 prevede tre possibili procedure per risolvere la crisi da sovraindebitamento: accordo con i creditori, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio. In questo articolo sarà approfondita la prima delle tre procedure.
Il Contenuto
L’art. 7 della L. 3/2012, al primo comma, stabilisce che il debitore, non necessariamente persona fisica, in stato di sovraindebitamento può proporre ai propri creditori, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti che preveda la soddisfazione dei crediti sulla base di un piano. In primo luogo è necessario considerare che, la procedura è rivolta a tutti i creditori, per i quali vale il silenzio-assenso. Ne consegue che la necessità di assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, prevista in precedenza, decade, poiché gli stessi sono vincolati all’accordo raggiunto con i creditori che rappresentano una maggioranza, 60% dei debiti complessivi. Inoltre, con la rivisitazione della legge, scompare anche la necessità di assicurare il pagamento integrale ai creditori privilegiati. Il piano deve prevedere le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori e deve assicurare il regolare pagamento dei crediti impignorabili. I crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente a condizione che sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della prelazione. Spesso il debitore sovraindebitato, in particolare se imprenditore, è inadempiente verso l’erario e gli istituti previdenziali in maniera molto rilevante. I crediti erariali e previdenziali possono non essere soddisfatti integralmente. Sono esclusi, invece, i crediti riguardanti tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, dell’I.V.A. e delle ritenute operate e non versate, per i quali il piano deve prevedere l’integrale corresponsione. Per questi crediti potrà essere prevista esclusivamente una dilazione di pagamento. Il piano deve prevedere i termini e le modalità di pagamento dei creditori, i quali possono essere suddivisi in classi. La norma non impone al debitore condizioni simili a quelle previste in ambito concorsuale e, quindi, in linea teorica lascia piena libertà al soggetto sovraindebitato di effettuare l’eventuale divisione dei creditori secondo la propria volontà. La suddivisione dei creditori in classi potrebbe anche essere richiesta dall’organismo di composizione della crisi che, in sede di attestazione del piano, potrebbe rilevare una certa disorganicità del medesimo, tale da non renderlo fattibile o quantomeno da non prevederne il buon esito. Sia le scadenze, sia le modalità dell’adempimento, sono elementi fondamentali che devono emergere esplicitamente. Qualora l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dalla proposta che il debitore propone ai suoi creditori siano garantite da uno o più soggetti terzi, il piano deve esplicitamente darne atto. La norma non pone alcuna limitazione al tipo di garanzia che può essere prestata a favore del debitore per l’adempimento della proposta. E’ opportuno segnalare che il debitore potrebbe anche non destinare tutti i suoi beni a soddisfare i creditori, lasciandone fuori alcuni, come del resto può lasciare fuori dalla proposta alcuni soggetti che vantano crediti nei suoi confronti. La proposta deve essere fatta propria da almeno una parte qualificata di creditori, attraverso voto favorevole. La proposta di accordo, ai sensi dell’art. 8, primo comma, che il soggetto sovraindebitato può presentare per la ristrutturazione dei debiti, è a contenuto aperto, nel senso che può prevedere qualsiasi modalità per la soddisfazione dei crediti, anche mediante la cessione dei crediti futuri. Per quanto riguarda questi ultimi, si ritiene che siano apprezzabili quando possono essere in qualche modo stimati, cioè riferiti a dati oggettivi. Tra questi si possono annoverare: i redditi da lavoro dipendente; i redditi da pensione; le rendite, quali affitti di beni immobili o titoli di stato. Nel caso in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta dovrà essere sottoscritta da uno o più terzi che ne garantiscano l’attuabilità. Questa garanzia prestata dai terzi è atipica, nel senso che non deve rispettare canoni particolari. Infatti, secondo la gravità dell’incapienza del patrimonio del sovraindebitato l’intervento del terzo può configurarsi come solutorio o a garanzia. E’ possibile il rilascio di garanzie tipiche reali e personali previste dal codice civile. La previsione della possibilità di prestare garanzia da parte di terzi per l’attuazione dell’accordo consente di accedere alla procedura anche a soggetti che non hanno alcun bene o reddito da mettere a disposizione dei creditori. Se la garanzia è rilasciata da una persona giudicata solvibile, può essere anche rappresentata da una fidejussione personale.
La Procedura
Il soggetto che intende accedere alla procedura deve depositare, presso il tribunale territorialmente competente, un’istanza di nomina di un professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi. L’organismo in questa fase è appunto di ausilio al soggetto sovraindebitato nella predisposizione di una proposta di ristrutturazione dei debiti da sottoporre ai creditori. Nonostante ciò, anche se la norma non lo prevede espressamente, è sempre bene che il debitore si faccia assistere anche da un proprio professionista che lo aiuti nella predisposizione del piano, in quanto, come già accennato, all’O.C.C. spettano anche compiti di supporto al giudice e ai creditori. La procedura si apre con il deposito della proposta di accordo da parte del debitore presso il tribunale competente, unitamente alla documentazione a corredo. Contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre i tre giorni successivi, la proposta deve essere presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi che assiste il debitore, presso l’agente della riscossione e presso gli uffici fiscali, anche degli enti locali. Il tribunale e i creditori devono essere messi in condizione di conoscere la situazione debitoria e patrimoniale del proponente. Pertanto, occorre fornire un idoneo supporto informativo e documentale dettagliatamente indicato nel secondo comma dell’art. 9. Per quanto concerne il deposito dell’attestazione sulla fattibilità del piano è opportuno tenere presente che questa viene redatta dagli organismi di composizione della crisi. Con essa l’organismo incaricato, muovendo da dati contabili veritieri, articola un percorso logico-argomentativo serio e coerente a supporto dell’effettiva capacità del debitore di rispettare gli impegni di ristrutturazione conseguenti all’omologazione. Si tratta, quindi, di una vera e propria relazione sulla fattibilità dell’accordo, comprensiva anche dell’attestazione sulla veridicità dei dati. Lo scopo è di fornire ai creditori tutte le informazioni e tutti gli elementi necessari per la valutazione della convenienza della soluzione proposta. Dalla data del deposito sono sospesi, ai soli effetti del concorso, la decorrenza degli interessi convenzionali o legali per tutti i crediti non muniti di ipoteca, pegno o privilegio.
Comments