top of page
Cerca
  • Atub Associazione Consumatori

Rimborsi da cancellazione viaggi, voli ed eventi per emergenza Coronavirus


PACCHETTI TURISTICI – Due sono le opzioni di rimborso a disposizione a seconda del caso specifico in cui ci si trova. per la prima che riguarda la zona rossa, o ad oggi ex zona rossa, valgono le regole del punto precedente. Se invece si deve andare in un luogo che non è nella zona rossa o nelle sue immediate vicinanze, ma il tour operator, prima della partenza, è stato costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali del pacchetto acquistato, allora il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure annullare il viaggio senza corrispondere le spese di recesso. Se le modifiche imposte al contratto comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo, oppure può accettare un pacchetto sostitutivo, o, infine, recedere senza spese.


VOLI – Anche in questo caso, come per i pacchetti turistici, si verifica una disparità tra chi ha il volo cancellato perché doveva andare in Stati esteri dove è impedito o vietato l’ingresso di cittadini italiani, e chi invece si è visto annullare il volo dalla compagnia aerea a causa di tagli o modifiche alle rotte effettuate. Nel primo caso, il vettore ha quindici giorni dalla richiesta del consumatore per rimborsare ovvero emettere un buono di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. La scelta è della compagnia aerea. In caso di cancellazione del volo per decisione autonoma della compagnia, invece, il passeggero ha diritto ai rimborsi o alla possibilità di riprogrammare il volo in un’altra data a sua scelta, a seconda della disponibilità di posti, allo stesso prezzo già pagato. Il rimborso, però, deve avvenire entro 7 giorni (e non 15 come previsto dai nuovi decreti) ed è il passeggero a scegliere tra rimborso o la riprogrammazione del volo, ossia l’imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale.

TRENI – Trenitalia dà la possibilità di chiedere e ottenere il rimborso integrale per rinuncia al viaggio anche per biglietti acquistati dopo il 23 febbraio 2020, indipendentemente dalla tariffa, presentando la richiesta entro i termini sopra citati e giustificando il mancato viaggio con uno dei quattro motivi previsti dai nuovi decreti del governo. Per i treni a media e lunga percorrenza, il rimborso integrale è in bonus utilizzabile entro un anno. Per i treni regionali, il rimborso integrale è in denaro.

GITE SCOLASTICHE – Il decreto firmato dal governo il 4 marzo scorso ha sospeso fino al 3 aprile tutte le gite, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche organizzate dalle scuole, sia sul territorio nazionale sia all’estero. Per tutti questi casi valgono le stesse norme in vigore per i pacchetti turistici e, in più, il rimborso può essere effettuato dall’agenzia viaggi o anche mediante l’emissione di un buono di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

PARTITE DI CALCIO, CONCERTI E ALTRE MANIFESTAZIONI – In questi casi il rimborso è obbligatorio sia per gli eventuali costi di viaggio/trasferta sostenuti che per il prezzo del biglietto pagato per l’evento. Per quanto riguarda le partite di calcio, il governo ha stabilito che fino al 3 aprile dovranno giocarsi a porte chiuse e quindi si ha diritto al rimborso dei costi di trasferta (aereo, treno) e del prezzo del biglietto per la partita (chi ha un abbonamento può reclamare una quota). Per concerti, spettacoli teatrali ed altri eventi invece, se c’è stata una cancellazione si ha diritto al rimborso integrale del prezzo del biglietto o di una quota dell’abbonamento; se invee l’evento è stato solo rinviato a un’altra data, il possessore di un biglietto ha diritto al rimborso del singolo titolo di accesso, mentre l’abbonato userà il suo diritto di accesso nella data in cui l’evento si svolgerà effettivamente, senza diritto a rimborsi.

ALBERGHI – Chi aveva prenotato un albergo per una vacanza, per motivi di lavoro o per assistere a un evento annullato a seguito dell’emergenza coronavirus, oppure non può più viaggiare, essendo in quarantena, ha diritto alla restituzione della caparra.

ASILI NIDO, MENSE E RETTE VARIE – Il decreto del 4 marzo 2020 ha sospeso fino al 15 marzo i servizi educativi per l’infanzia. In questo caso, vale la regola generale: chi paga per avere un servizio, una prestazione, che poi, non per colpa sua, non viene effettuata, ha diritto a riavere i soldi, a essere rimborsato, altrimenti l’altra parte avrebbe un arricchimento ingiustificato e indebito.

PALESTRE – Qui la questione è più labile, dal momento che, per quanto riguarda le attività motorie in genere, svolte all’aperto o all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, il decreto del 4 marzo prevede che, fino al 3 aprile, siano ammesse solo a condizione che si possa mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro. Se, quindi, non è possibile mantenere la distanza, scatta il diritto al rimborso del singolo titolo di ingresso. Per gli abbonamenti, invece, bisogna distinguere. Se si ha un abbonamento annuale con un numero prestabilito di ingressi, allora l’abbonato potrà usare il suo diritto di accesso dopo il 3 aprile, se l’abbonamento è annuale, con ingresso libero, oppure è relativo al mese di marzo o comunque mensile, si ha diritto alla restituzione della quota parte dell’abbonamento non utilizzata.

Per qualsiasi approfondimento, per inoltrare le domande di rimborso, e la gestione delle eventuali “resistenze”, è possibile contattarci ai seguenti recapiti: T +39 011 3496784  Whatsapp +39 3921464659  Mail: info@atub.it

bottom of page