Corte di Cassazione sezioni Unite – 17 novembre 2016
Le cartelle Equitalia che riscuotono debiti INPS si prescrivono in cinque anni, ossia sono soggette alla prescrizione breve e non ordinaria. In sostanza i debiti INPS, come del resto quelli relativi alle entrate dello Stato, tributarie o extratributarie, nonché i debiti verso Regioni, Provincie e Comuni, e tutti gli altri Enti Locali si prescrivono in cinque anni. La suprema Corte sancisce quindi l’applicabilità dell’articolo 2953 c.c. soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo (sentenza di un Tribunale) e dunque mai per la cartella di pagamento che, avendo natura di atto amministrativo, è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Il principio, concludono i giudici, è valido anche quando si discuta su avvisi di addebito INPS e di avvisi di accertamento esecutivi. Quindi il termine di prescrizione di dieci anni è valido nel caso in cui il debito derivi da sentenza passata in giudicato.
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