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Ipoteca e fermo amministrativo nulli se arrivano dopo oltre un anno dalla cartella

È illegittima l’iscrizione di ipoteca per cartelle notificate da oltre un anno, senza la preventiva intimazione di pagamento inviata al contribuente con raccomandata AR

Stop a ipoteche o al blocco dell’auto che piombano dall’oggi al domani per debiti risalenti nel tempo. Secondo la Cassazione, l’Agente della Riscossione ha solo un anno di tempo, dalla notifica della cartella di pagamento, per iscrivere l’ipoteca sulla casa del contribuente o il fermo sull’auto. Decorso tale termine, il fisco deve necessariamente inviare al debitore una lettera di sollecito, la cosiddetta intimazione di pagamento o il preavviso di fermo o di ipoteca senza cui è illegittima qualsiasi misura, sia essa un atto di pignoramento o anche una misura cautelare come, appunto, il fermo amministrativo sull’automobile o l’ipoteca. È quanto chiarito poche ore fa dalla Suprema Corte con una pronuncia che modifica la precedente impostazione e spezza definitivamente una lancia a favore del contribuente. Ma procediamo con ordine.

La legge vieta all’Agente della Riscossione (Equitalia o, dal 1° luglio 2017, Agenzia delle Entrate-Riscossione) di avviare pignoramenti nei confronti del contribuente se è decorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale. Difatti, superato tale termine, per poter agire il fisco deve necessariamente inviare al debitore un nuovo atto, la cosiddetta intimazione di pagamento. Si tratta di una sorta di sollecito volto a “ricordare” al contribuente il proprio debito e a sollecitare l’adempimento spontaneo.

A lungo la giurisprudenza – seguendo l’interpretazione di una storica sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione – ha ritenuto che l’obbligo di notificare l’intimazione di pagamento, decorso un anno dalla cartella di pagamento, non si estendesse però alle ipoteche e fermi auto. Ciò perché queste ultime non vanno considerate misure di «esecuzione forzata» (come il pignoramento che è volto ad espropriare il debitore), ma misure «cautelari», destinate piuttosto a tutelare il creditore contro eventuali cessioni del bene (vendite, donazioni) che potrebbero sottrarlo alla sua garanzia. Difatti, una volta iscritto il fermo o l’ipoteca, qualora il contribuente dovesse vendere la casa o l’auto, l’Agente della riscossione potrebbe ugualmente aggredire tali beni anche nei confronti del nuovo acquirente. Insomma, la funzione delle misure cautelari è completamente diversa dal pignoramento e pertanto non necessitano della previa intimazione di pagamento. Questo fino a ieri. Da oggi, invece, viene chiarito che il contribuente deve ricevere, prima del fermo o dell’ipoteca, un preavviso (che va notificato 30 giorni prima dell’iscrizione della misura cautelare) o, in mancanza, l’intimazione di pagamento se la cartella esattoriale gli era stata consegnata più di un anno prima.

Una tutela in più, insomma, per chi si è dimenticato delle cartelle di pagamento ricevute negli scorsi anni e sempre che le stesse non siano ormai prescritte. Difatti, se è intervenuta la prescrizione del debito, neanche l’intimazione di pagamento potrà ormai farlo più resuscitare.

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