Domande di Reddito di Cittadinanza da confermare tra sei mesi
I nuovi requisiti previsti dal Parlamento con la conversione in legge del D.L. n. 04/2019 prevedono la ripresentazione delle domande già inoltrate tra sei mesi per verificare proprio la presenza dei nuovi requisiti, pena la perdita del sussidio.
Nuovi requisiti
Nel caso in cui il beneficiario del sussidio sia interessato alle modifiche dei requisiti, la domanda andrà ripresentata allo scadere dei sei mesi dall’entrata in vigore del decreto. Per certificare il possesso dei nuovi requisiti:
i nuclei familiari con figli minorenni devono presentare ISEE minorenni ai sensi dell’art. 7 del dpcm 159/2013. Da precisare che il genitore naturale è sempre considerato nel nucleo del figlio minorenne, anche in caso di genitore che ha riconosciuto il figlio ma che non risulta convivente nel nucleo e non è coniugato con l’altro genitore
i cittadini extraUE devono produrre una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato sui requisiti di reddito e patrimoniali e sulla composizione del nucleo, da far poi legalizzare dal consolato italiano per attestarne la conformità. Non possono accedere al RdC i soggetti con status di rifugiato politico, coloro che provengono da Paesi con convenzioni che dispongono diversamente, i soggetti di Paesi in cui sia impossibile acquisire le certificazioni
per i nuclei con disabili è stato innalzato il limite del requisito del patrimonio mobiliare da 5 mila a 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente, che incrementa il requisito del patrimonio mobiliare fissato in misura base a 6 mila euro, ed è stato elevato il valore massimo della scala di equivalenza, che passa da 2,1 a 2,2, nel caso in cui nel nucleo siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita ai fini ISEE
In generale la norma prevede che tutti i requisiti richiesti risultino in possesso del richiedente sia al momento della presentazione della domanda che per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, tuttavia chi ha già presentato domanda di RdC, grazie alla clausola di salvaguarda inserita nel decreto, potrà continuare a beneficiare del sussidio. Ma solo per un massimo di sei mesi. Questo anche qualora l’istanza presentata fosse priva dell’eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso di requisiti richiesta dalle norme introdotte in sede di conversione. Dunque chi è già stato ammesso al beneficio potrà continuare a fruirne fino a settembre, poi dovrà ripresentare la domanda, nel caso in cui sia interessato alle modifiche dei requisiti.
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