Pace fiscale: saldo e stralcio cartelle in base all’ISEE
La misura della legge di bilancio definita “pace fiscale” ha delineato un primo provvedimento rivolto alle cartelle esattoriali ricevute dalle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica.
Come funziona: i debitori che si trovano in una grave e comprovata difficoltà economica possono chiedere il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali. Tale possibilità consente di pagare solo una percentuale del debito, decurtando sanzioni e interessi. La percentuale da pagare varia in base al reddito risultante da ISEE 2019 del nucleo familiare.
Più precisamente, la percentuale corrisponde al:
16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo per chi ha un ISEE fino a 8.500 euro
20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo per chi ha un ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro
35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo per chi ha un ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro
Sono comunque da pagare le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
Come si paga: L’importo “stralciato” può essere pagato:
in unica soluzione con scadenza il 30 novembre 2019
in massimo 5 rate consecutive scadenti il 30 novembre 2019 (35% del dovuto), il 31 marzo 2020 (20%), il 31 luglio 2020 (15%), il 31 marzo 2021 (15%) e il 31 luglio 2021 (15%).
Chi può chiederlo: Il saldo e stralcio può essere richiesto dalle persone fisiche (sono quindi escluse le società, le associazioni, gli enti ecc.) che si trovino in una grave e comprovata difficoltà economica e cioè:
persone fisiche con ISEE inferiore a 20 mila euro
persone fisiche che hanno avviato la procedura di liquidazione del patrimonio (sovraindebitamento), a prescindere dal valore dell’ISEE. In questa ultima ipotesi l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.
Quali cartelle si possono stralciare: Deve trattarsi di cartelle, avvisi di accertamento esecutivi o avvisi di addebito intestati a persona fisica e affidate all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Le tipologie di crediti ammessi sono soltanto due:
Irpef e Iva (imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi annuale) soltanto se dovuti a seguito di presentazione della dichiarazione dei redditi
contributi previdenziali di casse e private e lavoratori autonomi Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento
Quali cartelle non si possono stralciare: Resta dunque fuori dal saldo e stralcio:
imposte sui redditi e sanzioni da omessa dichiarazione
tributi locali (Imu, Ici, Tasi, Tari ecc.)
bollo auto
sanzioni per violazioni del codice della strada
Per tutte le imposte e i crediti rimasti fuori dal saldo e stralcio, resta aperta la via della definizione agevolata (rottamazione ter).
Come chiederlo: Per beneficiare del saldo e stralcio delle cartelle, è necessario presentare apposita dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019. Nel modello il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, di aver presentato la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e segnala che il suo ISEE non è superiore a 20 mila euro (indicandone il valore). Occorre allegare certificazione ISEE o, nel caso in cui il contribuente abbia dato avvio alla procedura di liquidazione del patrimonio, il decreto di apertura della procedura stessa. I dati attestati dal contribuente vengono verificati dall’Agente della riscossione con l’Inps.
Cosa succede dopo la presentazione della dichiarazione: Una volta presentata la dichiarazione di adesione al saldo e stralcio, l’Agenzia delle Entrate Riscossione verifica la sussistenza dei requisiti ed, entro il 31 ottobre 2019, invia al contribuente una comunicazione che:
in caso positivo: accoglie la domanda e comunica l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, insieme ai bollettini per il pagamento.
in caso negativo: motiva il mancato accoglimento del saldo e stralcio e avverte il contribuente dell’automatica inclusione nei benefici della c.d. rottamazione-ter, indicando l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento. Difatti, in caso di rigetto del saldo e stralcio, la dichiarazione di adesione sarà considerata automaticamente come richiesta di accesso alla definizione agevolata (rottamazione-ter).
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