ABF Arbitro Bancario Finanziario – Collegio Milano, 05 aprile 2018
Ancora un successo di un nostro assistito. Questa volta per merito dell’Avvocato Riccardo Galli di Piacenza. L’Arbitro Bancario Finanziario, in coerenza con il proprio Collegio di Coordinamento di fine 2017, condanna la finanziaria a ricalcolare gli interessi illegittimi (e quindi rimborsare quelli pagati in eccesso) addebitati al cliente per errata indicazione del TAEG in contratto.
Infatti la finanziaria indica in contratto un valore del TAEG errato e sottostimato, che infatti non comprendeva i costi per l’assicurazione copertura del credito che il cliente aveva pagato. La finanziaria non la incluse nel TAEG ritenendola facoltativa, ma facoltativa lo era solo in apparenza.
Al cliente è stato concesso il rimborso degli interessi illegittimi, ricalcolando gli stessi non al tasso pattuito ma a quello BOT, come indicato in art. 117 TUB. ABF Milano 05 aprile 2018 TAEG errato
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