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Rimborso spese non godute per estinzione anticipata

  • Immagine del redattore: Atub Associazione Consumatori
    Atub Associazione Consumatori
  • 19 dic 2019
  • Tempo di lettura: 1 min

ABF Collegio di Coordinamento, 11 dicembre 2019 n.2625

Con questa decisione il collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario dispone il principio di diritto secondo cui: tutti i costi anticipatamente sostenuti dal cliente in fase di erogazione del prestito, e non goduti per via dell’avvenuta estinzione anticipata dello stesso, devono essere rimborsati al cliente in proporzione proprio della quota non goduta. Sia che si tratti di spese “recurring” che di spese “up front”. Ciò ha validità per i ricorsi sospesi, quelli in fase di decisione e quelli futuri. Al cliente che estingue anticipatamente un finanziamento devono essere restituiti tutti i costi che ha sostenuto in proporzione al periodo non goduto. Quanto sopra in osservanza ed in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 11 settembre 2019. 

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