Uscita n.3 – 23 novembre 2018 – Soluzione della Crisi da Sovraindebitamento
La legge n.03 del 2012, denominata anche “legge salva suicidi” si rivolge ai cittadini sovraindebitati, ed è una delle misure più efficaci per risolvere quelle situazioni di difficoltà croniche che impediscono il regolare pagamento dei debiti. Al pari delle misure in arrivo quali il condono, la pace fiscale o quelle già in vigore e di prossima attivazione quali la rottamazione ter, occorre conoscere cosa prevede la legge n. 3 del 2012 sul sovraindebitamento. Non sono pochi i privati cittadini che, a causa di eventi eccezionali e di particolari situazioni di crisi economica, non riescono più a pagare i propri debiti e si chiedono se esiste una via d’uscita. La legge salva suicidi è stata pensata proprio per rispondere a queste situazioni di reale difficoltà economica.
Cosa prevede la Legge n. 03 del 2012. Per crisi di sovraindebitamento si intendono le situazioni di squilibrio tra gli impegni verso i creditori e l’incapacità del debitore di farvi fronte sulla base delle proprie reali disponibilità economiche e patrimoniali. Le regole previste dalla Legge permettono ai privati cittadini di stipulare accordi con i creditori per il pagamento dei debiti insoluti. Quello che la legge sul sovraindebitamento ha voluto inserire è la possibilità, per i privati cittadini, di pagare i debiti sulla base delle proprie reali disponibilità.
Come funziona, a chi si rivolge
La crisi ha messo in ginocchio chiunque, e sempre più spesso far fronte ai debiti contratti diventa praticamente impossibile. Non sempre è possibile dunque pagare i propri debiti verso Banche od ex Equitalia e, nonostante le recenti novità che hanno previsto la possibilità di rottamazione delle cartelle, e l’ormai imminente pace fiscale, non tutti i cittadini riescono ad assolvere agli obblighi previsti e a rispettare le strette scadenze. La Legge prevede la possibilità per i cittadini che non riescono più a pagare i propri debiti di stipulare un piano di pagamento verso i creditori ricorrendo ad un tribunale e ad esperti. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi del Tribunale competente, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori, estranei all’accordo stesso. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. In sostanza, la legge salva suicidi è la possibilità per i privati cittadini, ovvero artigiani, agricoltori, commercianti di rivolgersi al tribunale a seguito di una crisi da sovraindebitamento. In caso di situazione di effettiva difficoltà economica e a seguito degli accertamenti di giudice ed esperto contabile, il privato cittadini potrà accedere ad un piano di rientro creditizio commisurato a debiti ed averi del debitore. I creditori, dall’altra parte, non riceveranno l’intera somma cui hanno diritto, ma solo la parte che realisticamente il debitore può permettersi di pagare. Tra i creditori si possono annoverare anche le Banche ed ex Equitalia. Per quanto riguarda i fornitori la legge salva suicidi prevede delle agevolazioni fiscali dovute al fatto che essi percepiscono delle cifre inferiori rispetto a quelle pattuite precedentemente. Insomma, da un lato il cittadino potrà ripagare i propri debiti in base a quanto realisticamente può permettersi, dall’altro i creditori riusciranno a recuperare parte dei propri soldi.
Le disposizioni delle Legge salva suicidi si rivolgono ai soggetti non fallibili, ovvero privati che non svolgono attività professionale o imprenditoriale (o che, pur svolgendole, hanno contratto debiti per motivi estranei ad esse) e ad enti e imprese che non svolgono attività commerciale e che quindi sono escluse dalla possibilità di ricorrere alla Legge Fallimentare. Sono Esclusi dal piano di rientro e il pagamento del debito in base alla propria concreta disponibilità i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, coloro che hanno usufruito della legge negli ultimi 5 anni o che, pur ammessi ai benefici, ne sono decaduti per insolvenza e coloro che non hanno prodotto la documentazione utile a quantificare il debito e a ricostruire la propria situazione patrimoniale ed economica.
In caso di crisi da sovraindebitamento, il privato dovrà consegnare al Tribunale tutta la documentazione necessaria per stabilire l’entità dei debiti, la loro origine, tempi e modalità di pagamento del debito. La legge 03/2012 prevede tre diverse modalità di risoluzione della crisi, ovvero:
Piano del consumatore: è il debitore, ovvero il privato cittadino, a proporre un piano di pagamento rateizzato dell’importo dovuto ai creditori. Se la proposta è approvata dal Giudice le sue condizioni sono vincolanti per le parti. I creditori in tal caso devono accettarle e non hanno facoltà di opporle.
Accordo del debitore: il debitore presenta il proprio piano di pagamento che dovrà essere accettato da almeno il 60% dei creditori e approvato dal Giudice.
Liquidazione del patrimonio: il debitore cede il proprio patrimonio per il pagamento del debito, nella misura delle proprie reali disponibilità. I beni esclusi dalla cessione al creditore sono quelli non pignorabili, i crediti necessari per alimentazione e mantenimento, e quelli derivati da stipendio nella misura di quanto necessario per il mantenimento della famiglia.
Per predisporre il piano di rientro, che stabilisce la misura e i tempi per il pagamento del debito ai creditori, il debitore dovrà rivolgersi ed esperti del settore. Di seguito, presentata l’Istanza al Tribunale competente con la proposta di rientro, il Giudice si avvarrà, per deciderne l’eventuale omologa, di esperti nominati dal Tribunale stesso, riuniti nell’ organismo di composizione della crisi (O.C.C.) chiamato proprio a deliberare sulle singole situazioni dei contribuenti e a redigere e valutare il piano di rientro. Il compito del professionista o dell’O.C.C. sarà non soltanto quello di quantificare il patrimonio del debitore e i beni posseduti, ma anche di analizzare i perché della crisi da sovraindebitamento. Unitariamente alla presentazione del piano di rientro il debitore dovrà indicare anche tutte le somme dovute, i beni e gli atti a disposizione negli ultimi 5 anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e le spese necessarie per il sostentamento della propria famiglia. Alle analisi preliminari seguirà la proposta di rientro: il piano dovrà essere presentato al giudice che, con decreto, dovrà fissare la data dell’udienza entro 60 giorni dalla presentazione del piano di rientro.
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