Tribunale di Tivoli, 16/06/2020
Nel caso di specie il cliente della banca lamentava, in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, l’errata indicazione del TAEG nel contratto di finanziamento e quindi il minor costo dovuto per interessi a causa appunto della violazione della legge sulla Trasparenza Bancaria.
In base alle norme sulla Trasparenza Bancaria banche e finanziarie devono indicare ai clienti, in forma scritta, il costo complessivo del credito, attraverso l’indicatore di costo denominato TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale). Il D.M. 8 luglio 1992 ha stabilito le modalità di calcolo del TAEG, e più precisamente quali costi connessi al credito debbano o meno essere annessi a questo indice di costo. Nel calcolo del TAEG devono essere inclusi:
gli interessi sul capitale prestato
le spese di istruttoria e apertura pratica
le spese di riscossione, incasso rata ecc.
le spese per assicurazioni o garanzie del credito, imposte dal creditore, per assicurare il rimborso del suo credito al verificarsi di eventi previsti dal contratto (perdita impiego, invalidità, morte, ecc.)
Nel caso in cui il TAEG fosse indicato in maniera errata, ad esempio non includendo uno o più dei costi sopra elencati, risulterebbe nulla la relativa clausola degli interessi, che quindi andrebbero ricalcolati. Il ricalcolo, così come determinato dall’art. 117 TUB o art. 125 bis TUB nel caso di credito al consumo, va effettuato ricalcolando gli interessi al tasso minimo BOT riferito all’anno precedente la stipula del contratto in esame.
Nel caso specifico il TAEG risultava errato in quanto non comprendente il costo della polizza assicurativa a copertura del credito stipulata in fase di erogazione dello stesso. La banca non ha ricompreso nel TAEG la polizza ritenendo di non averla imposta, definendola infatti “facoltativa”. Il giudice invece si allinea all’orientamento secondo cui: le polizze assicurative, qualora assumano carattere di copertura del credito concesso dall’intermediario al cliente, devono essere aggiunte nella determinazione del TAEG … e ancora nel momento in cui la polizza assicurativa è contestuale alla stipula del contratto di finanziamento, non si può non desumere che l’assicurazione assuma carattere di copertura del rischio di credito rispetto al capitale prestato. Tale principio è stato poi ribadito di recente dalla Corte di Cassazione (ordinanza n.9298 del 16/04/2018).
Nel caso specifico ancora la polizza:
Aveva lo scopo di copertura del credito
Era contestuale al contratto di finanziamento
Il premio pagato era parametrato alla rata mensile del finanziamento
Prevedeva un indennizzo in caso di insolvenza del debitore anch’esso parametrato al debito residuo
Quindi, nonostante la banca abbia qualificato la polizza come “facoltativa” essa va intesa come imposta dal creditore, poiché stipulata per garantirgli il rimborso del credito. In tal senso il Giudice ordina quindi di modificare l’importo dovuto ricalcolando gli interessi a favore del cliente al tasso minimo dei BOT rilevato l’anno precedente la data di stipula del contratto.
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