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  • Atub Associazione Consumatori

Anche la polizza “facoltativa” per il calcolo del TAEG del finanziamento

Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Coordinamento 12 settembre 2017 n.10621

Indipendentemente dal fatto che nel contratto la polizza sia indicata come facoltativa, questa, abbinata a un finanziamento concesso a un consumatore si considera «connessa» al contratto di finanziamento, ai fini del calcolo del TAEG di cui all’art. 121 TUB, se ricorrono congiuntamente i seguenti indici presuntivi: 1) la polizza incide sul rischio di solvibilità, conservando l’originaria situazione patrimoniale e finanziaria del cliente 2) la polizza ha pari durata del finanziamento ed è sottoscritta contestualmente allo stesso 3) la polizza prevede un capitale o un indennizzo, in caso di avveramento del rischio oggetto della copertura, parametrato al debito residuo e di cui beneficiario è il solo cliente.

L’intermediario può superare la presunzione indotta da tali circostanze dimostrando alternativamente: di aver proposto al cliente l’alternativa tra la stipulazione del contratto con o senza polizza, con indicazione dei rispettivi TAEG; di aver offerto condizioni analoghe ad altri soggetti con un merito creditizio omogeneo, senza la stipula della polizza; di aver concesso al cliente il diritto di recesso dalla polizza per tutto il periodo del finanziamento, senza oneri o comunque riflessi sul costo del credito.

Nel caso in cui il TAEG, con l’inclusione della polizza, risultasse errato e sottostimato, il cliente avrebbe diritto al rimborso degli interessi versati erroneamente in eccesso. Gli interessi andrebbero infatti ricalcolati a tasso BOT.

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