ABF Collegio di Torino, 21/07/2020 n.12932
Un altro nostro assistito ottiene dall’ABF la Pronuncia favorevole per il rimborso delle spese sostenute e non godute in seguito all’estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto. Il cliente ha estinto anticipatamente, nel giugno 2019, il finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, dopo aver pagato 48 rate su 120 previste. La finanziaria in fase di estinzione anticipata non aveva rimborsato nessun costo sostenuto dal cliente in fase di stipula. Attraverso il nostro ricorso il Collegio Territoriale dell’ABF, richiamando i principi della Sentenza Lexitor, e seguendo l’orientamento del Collegio di Coordinamento, stabilisce il diritto del cliente a vedersi restituiti tutti i costi sostenuti per accendere il finanziamento, e non goduti per via dell’avvenuta anticipata estinzione.
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