Uscita n.4 – 30 novembre 2018 – Misure dalla Pace Fiscale
Il Decreto fiscale appena approvato in Senato contiene, fra le altre cose, le modifiche alle misure sulla Pace Fiscale. Le principali novità introdotte prevedono:
L’aumento del numero di rate della Rottamazione Ter
L’eliminazione dello scudo fiscale sull’emersione fino a 100 mila euro di imponibile annuo
Introduzione della sanatoria su errori formali non determinanti sconti d’imposta
Questa quarta uscita della Rubrica di Informazione sarà incentrata sulle misure della Pace Fiscale approvate in Senato, e soprattutto sullo Stralcio dei debiti delle cartelle sotto i 1.000 euro e la Rottamazione Ter.
Stralcio dei debiti a ruolo inferiori ai mille euro
I debiti stralciabili sono quelli di importo inferiore ai mille euro (considerando complessivamente imposta a debito, interessi e sanzioni), iscritti a ruolo tra l’anno 2000 e l’anno 2010 (dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010), contenuti in cartelle che complessivamente possono riportare importi a debito anche superiori alla predetta somma. La misura sarà posta in essere automaticamente dalla pubblica amministrazione senza necessità di presentare domanda specifica entro il 31 dicembre 2018, sarà l’agente della riscossione a comunicare lo stralcio all’ente creditore. Sarà importante tenere in considerazione una data specifica, il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge). Le somme pagate prima di tale data per i ruoli interessati allo stralcio saranno acquisite definitivamente dal Fisco e non saranno rimborsate al contribuente. Le somme invece pagate per dette posizioni, successivamente a tale data, saranno utilizzate in compensazione per pagare altre pendenze verso il Fisco ancora in corso e non stralciabili con tale misura. Nel caso il contribuente non abbia in essere altre pendenze le somme pagate successivamente tale data saranno rimborsate al contribuente.
Lo stralcio non si applica a:
Debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto (IVA) riscossa all’importazione
Debiti derivanti dal recupero degli Aiuti di Stato considerati illegittimi dell’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti
Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute in seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
La nostra associazione, nell’ottica di controllo delle anomalie della riscossione, si occuperà anche di verificare che le posizioni in oggetto siano state effettivamente stralciate.
Rottamazione ter
La definizione agevolata 2018, la cosiddetta “rottamazione-ter”, riguarda le somme affidate all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 ed è pagabile in rate fino a cinque anni senza corrispondere sanzioni e interessi di mora. La domanda si può presentare entro il 30 aprile 2019.
Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura particolare. Rispetto alle precedenti “Definizioni” introdotte dal D.L. n. 193/2016 (“prima rottamazione”) e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 (“rottamazione-bis”), il D.L. n. 119/2018 prevede importanti novità a favore del contribuente per il pagamento in forma rateale, e in particolare:
un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 18 rate ripartite in 5 anni
un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019 invece del 4,5% come previsto precedentemente
Per usufruire della nuova Definizione agevolata (cosiddetta “rottamazione-ter”) è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019. Si può scegliere di pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 18 rate consecutive di cui 2 rate il primo anno e 4 rate per anno nei successivi 4 anni. Le scadenze delle rate saranno: il 31 luglio e il 30 novembre del 2019 per il primo anno, poi dal 2020 4 rate ogni anno il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre. Il termine per pagare la prima o unica rata è fissato dal legislatore al 31 luglio 2019.
Possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 compresi quelli che avevano già aderito:
alla “prima rottamazione” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione
alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Coloro, infatti, che non pagheranno le rate scadute entro il 7 dicembre non potranno più aderire alla Definizione agevolata 2018.
Cosa accade dopo la presentazione della domanda
La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 30 giugno 2019 una “Comunicazione”
di accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2018, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento
di eventuale diniego
A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della Definizione agevolata (c.d. “debiti definibili”), non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo. Non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.
La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, siano sospesi:
i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda
gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni
A tal riguardo si precisa che, per coloro che richiederanno di aderire alla Definizione agevolata 2018, il D.L. n. 119/2018 prevede che, indipendentemente dal fatto che verrà o meno pagata la prima/unica rata della Definizione o una delle successive rate, non sarà più possibile richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione e, nel caso il debito fosse già rateizzato, la precedente rateizzazione sarà revocata.
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