Uscita n.5 – 07 dicembre 2018 – Bonus Asili Nido
Un’altra novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, con emendamento approvato in Commissione Bilancio della Camera, è relativa al BONUS ASILI NIDO, il contributo statale per manda il proprio figlio in un asilo nido pubblico o privato. Il contributo è previsto che aumenti da 1.000 euro a 1.500 euro. Detto aumento di 500 euro sarà messo a disposizione per il triennio che va dal 2019 al 2021.
COS’E’ IL BONUS ASILI NIDO: Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati. Oltre a forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore. La misura del contributo è previsto passi da 1.000 euro a 1.500 euro dall’anno 2019.
A CHI E’ RIVOLTO: La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei requisiti richiesti.
QUANTO SPETTA: Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando l’importo massimo di 1.000 euro (aumentati ora a 1.500 euro) su 11 mensilità, per un importo massimo, fino al 2018, di 90,91 euro direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata. Il contributo mensile erogato dall’INPS non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta. Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite. Il bonus asilo nido non può essere fruito, inoltre, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui all’art.1, commi 356 e 357, legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (cosiddetto bonus infanzia).
Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’INPS a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. Nell’ambito di tale fattispecie l’INPS eroga il bonus in un’unica soluzione direttamente al genitore richiedente.
Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, può essere erogato, nel limite di spesa indicato (per il 2018 è di 250 milioni di euro), secondo l’ordine di presentazione della domanda online. Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate venga raggiunto il limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande. L’INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda.
DECADENZA: Il richiedente deve confermare, all’atto dell’allegazione della documentazione a ogni mensilità l l’invarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda. L’erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo. L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:
perdita della cittadinanza
decesso del genitore richiedente
decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale
affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi)
Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.
REQUISITI: La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana
cittadinanza UE
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)
carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007)
status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria
residenza in Italia
relativamente al contributo asilo nido, il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta
relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purché successivo al 1° gennaio 2016.
QUANDO FARE DOMANDA: A partire dal 29 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre, per il 2018. Per il 2019 le date saranno da confermare. Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi. Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido dovrà specificare nella domanda se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo. Il richiedente dovrà indicare, inoltre, le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2018, per le quali intende ottenere il beneficio. Ciò permetterà di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati. Il sistema di acquisizione della documentazione non permetterà quindi di allegare documentazione per mensilità non specificate in fase di domanda. Nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per mesi ulteriori rispetto a quelli già indicati, anche se per lo stesso minore, sarà necessario presentare una nuova domanda, anch’essa sottoposta alla verifica della disponibilità del budget stanziato. Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione che dimostra il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione o comunque l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino. Inserite tutte le informazioni richieste, la domanda sarà protocollata ai fini dell’impegno del budget richiesto. Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2019. Per i soli frequentanti asili nido pubblici che emettano i bollettini di pagamento dell’ultimo trimestre oltre tale data, la documentazione di spesa potrà essere allegata improrogabilmente entro il 1° aprile dell’anno successivo. In ogni caso il rimborso avverrà solo dopo aver allegato la ricevuta di pagamento. La prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite: ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i nidi aziendali, tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido, dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga. Nel caso in cui una delle suddette ricevute sia relativa al pagamento di più mesi di frequenza, il file dovrà essere allegato rispetto ogni mese a cui si riferisce.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Tessera ATUB in corso di validità
Documento identità richiedente
Denominazione e la partita iva dell’asilo nido
Codice fiscale del minore
Mese di riferimento
Estremi del pagamento o la quietanza di pagamento
Nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta
Nell’ipotesi in cui il richiedente intenda accedere al bonus per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, dovrà allegare, all’atto della domanda, un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. In tale ipotesi l’Istituto erogherà il bonus in un’unica soluzione.
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