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Atub Associazione Consumatori

Rimborso spese per Cessione del Quinto estinta anticipatamente

Tribunale di Mantova, 02 febbraio 2021.

La vicenda si riferisce al classico caso in cui il cliente estingue anticipatamente il finanziamento contro cessione del quinto, e matura il diritto al rimborso della parte di spese che ha anticipato in fase di erogazione del finanziamento, e delle quali non ha goduto per via dell'estinzione anticipata. Con l'Ordinanza citata il Giudice conferma che il tribunale deve interpretare la vicenda in maniera conforme al diritto europeo, in osservanza dell'art.125 sexies TUB.

Il consumatore ha diritto al rimborso della parte di spese anticipate e non godute per l'estinzione anticipata del contratto, anche di quelle spese la cui utilità non dipende dalla durata del contratto. Il criterio di calcolo del rimborso deve essere quello proporzionale, ossia le spese vanno rimborsate in proporzione al periodo non goduto.

Esempio: spese per 2.000 euro su contratto di 10 anni estinto dopo 4 anni - il rimborso deve essere pari al 60% delle spese sostenute.



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