ABF Collegio di Torino, 03/08/2020 n.13648
Il nostro assistito ottiene dall’ABF la Pronuncia favorevole per il rimborso delle spese sostenute e non godute in seguito all’estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto. Il cliente aveva ottenuto il finanziamento nel novembre 2013 e lo aveva poi anticipatamente estinto nel gennaio 2018, dopo aver pagato 48 rate su 120 previste. La finanziaria in fase di estinzione anticipata non aveva rimborsato nessun costo sostenuto dal cliente in fase di stipula. Attraversi il nostro ricorso il Collegio Territoriale dell’ABF, richiamando i principi della Sentenza Lexitor, e seguendo l’orientamento del Collegio di Coordinamento, stabilisce il diritto del cliente a vedersi restituiti tutti i costi sostenuti per accendere il finanziamento, e non goduti per via dell’avvenuta anticipata estinzione.
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