Tribunale di Milano 15 febbraio 2017 – n.1948
Va dichiarata la nullità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti bancari di conto corrente sottoscritti prima dell’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000, come delle clausole prevedenti interessi ultralegali facenti rinvio ai cosiddetti “uso piazza”. In difetto di prova circa l’adeguamento della Banca alla delibera C.I.C.R. 09.02.2000 mediante approvazione scritta della clausola anatocistica, deve escludersi la possibilità per la Banca di capitalizzare gli interessi passivi anche successivamente all’entrata in vigore di detta delibera. Nel caso sia provata l’esistenza dell’apertura di credito – deducibile anche dagli estratti conto prodotti in giudizio con riferimento all’applicazione di tassi differenti nella medesima liquidazione – ma non provato il limite della stessa, tutte le rimesse dovranno ritenersi ripristinatorie e conseguentemente andrà rigettata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca. Trib. Milano 15 febbraio 2017 anatocismo interessi ultralegali
Comments