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Legge 3/2012

LA LEGGE 3/2012

Sono sempre più numerose le famiglie italiane che si trovano a dover affrontare crisi da indebitamento eccessivo con scadenze e impegni talvolta insostenibili. Queste situazioni si possono definire di Sovraindebitamento, ossia la condizione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

 

La Legge 3/2012 ha introdotto questo termine, ed anche le soluzioni per risolvere le problematiche debitorie che descrive. Questa legge fornisce al cittadino gli strumenti per uscire dalla crisi da sovra indebitamento e ricominciare da zero. Il contenuto della legge è innovativo perché introduce un concetto di straordinaria portata a favore di tutti i soggetti che possono beneficiarne: è diritto del debitore liberarsi dai debiti, diventati insostenibili, pagandoli, ma nella misura di quanto effettivamente può essere pagato, sulla base della situazione economica del debitore stesso.

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I creditori saranno soddisfatti da quanto il debitore, che si è avvalso della Legge 3/2012, può realmente pagare. La porzione di debiti che non può essere pagata, a procedura terminata verrà esdebitata, cancellata, ed il debitore totalmente riabilitato. La Legge 3/2012 vuole evitare che il debitore perda tutto e che resti segnalato a vita su ogni banca dati creditizia, con la conseguente esclusione da tutte le attività economiche.

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Chi può accedere

Procedure: accordo con i creditori

Procedure: piano del consumatore

Procedure: liquidazione del patrimonio

Benefici

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​Chi può accedere

·       Consumatore

·       Imprenditore commerciale che non supera i limiti soglia della legge fallimentare

·       Imprenditore commerciale sopra soglia di fallibilità ma con debiti inferiori a euro 30.000

·       Imprenditore cessato da oltre un anno

·       Imprenditore agricolo

·       Socio di società ma illimitatamente responsabile

·       Erede dell'imprenditore defunto

·       Professionisti e artisti

·      Società tra professionisti

·      Enti privati non commerciali

·      Associazioni professionali

·      Enti pubblici

 

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PROCEDURE

 

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​1 - Accordo con i creditori

Contenuto: il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti che preveda la soddisfazione dei crediti sulla base di un piano. Tale accordo deve essere approvato da almeno il 60% dei debiti complessivi. Non vi è obbligo di assicurare il pagamento integrale ai creditori privilegiati. I crediti erariali e previdenziali possono non essere soddisfatti integralmente. Sono esclusi, invece, i crediti riguardanti tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, dell’I.V.A. e delle ritenute operate e non versate, per i quali il piano deve prevedere l’integrale corresponsione. Per questi crediti potrà essere prevista esclusivamente una dilazione di pagamento. Il piano deve prevedere i termini e le modalità di pagamento dei creditori. Sia le scadenze, sia le modalità dell’adempimento, sono elementi fondamentali che devono emergere esplicitamente. La proposta di accordo, che il soggetto sovraindebitato può presentare per la ristrutturazione dei debiti, è a contenuto aperto, nel senso che può prevedere qualsiasi modalità per la soddisfazione dei crediti, anche mediante la cessione dei crediti futuri. Nel caso in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta dovrà essere sottoscritta da uno o più terzi che ne garantiscano l’attuabilità.

 

Procedura: La procedura si apre con il deposito della proposta di accordo da parte del debitore presso il tribunale competente, unitamente alla documentazione a corredo. Il tribunale e i creditori devono essere messi in condizione di conoscere la situazione debitoria e patrimoniale del proponente. Per quanto concerne il deposito dell’attestazione sulla fattibilità del piano è opportuno tenere presente che questa muove dai dati contabili veritieri, articola un percorso logico-argomentativo serio e coerente a supporto dell’effettiva capacità del debitore di rispettare gli impegni di ristrutturazione conseguenti all’omologazione. Occorre quindi una vera e propria relazione sulla fattibilità dell’accordo. Lo scopo è di fornire ai creditori tutte le informazioni e tutti gli elementi necessari per la valutazione della convenienza della soluzione proposta.

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2 - Piano del consumatore

Contenuto: Nel Piano del Consumatore la proposta del consumatore di dilazione e stralcio dei debiti non è sottoposta all’approvazione dei creditori. È il Giudice che valuta la fattibilità, l’assenza degli atti in frode ai creditori e la meritevolezza del consumatore nonché la convenienza della proposta in ipotesi di contestazioni al riguardo. È opportuno che già il piano contenga tutti i dati utili per consentire la valutazione da parte del Giudice sulla “meritevolezza e l’assenza di colpa del debitore consumatore”.

 

Procedura: Depositata l’Istanza da parte del debitore il Giudice provvede a verificare l’assenza di atti in frode ai creditori.  (ovvero aver dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti). Solo a seguito di tale verifica il Giudice fissa l’udienza di omologazione del piano nel termine di sessanta giorni dalla data di deposito della proposta o eventualmente delle integrazioni richieste.  Fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo, il Giudice può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata (mobiliari, immobiliari e presso terzi). Con riferimento alla meritevolezza, la legge la ritiene tale quando è escluso che il consumatore abbia assunto i debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli onorare; e che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.  Il procedimento di omologazione si conclude con un provvedimento con cui il Giudice omologa oppure nega i benefici di legge. Il decreto di omologazione deve intervenire entro sei mesi dalla presentazione della proposta.

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3 - Liquidazione del patrimonio

Possono accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio, su istanza, i soggetti non fallibili (imprenditori commerciali sotto soglia, professionisti, enti non commerciali, imprenditori agricoli, consumatori). La liquidazione del patrimonio può essere attivata: su istanza del debitore o dei creditori, a seguito di cessazione degli effetti dell’accordo con i creditori, a seguito di annullamento e/o risoluzione dell’accordo, revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore.

Requisito oggettivo necessario ai fini dell’ammissione alla procedura è lo stato di sovraindebitamento, già descritto e definito nei precedenti articoli.

 

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La liquidazione del patrimonio del debitore può essere essenzialmente ripartita nelle seguenti fasi:

1. apertura della procedura

2. accertamento del passivo

3. liquidazione dell’attivo

 

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Apertura della procedura

La procedura di liquidazione del patrimonio si apre con il deposito, presso il Tribunale competente, da parte del debitore sovraindebitato, di un’istanza in cui chiede la liquidazione di tutti i suoi beni. All’istanza occorre allegare la documentazione richiesta, oltre che una relazione particolareggiata dell’Organismo di Composizione della Crisi, che contenga necessariamente:

l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le proprie obbligazioni il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

In presenza di tutti i presupposti fissati dalla legge, il Giudice emette un decreto di apertura della liquidazione con il quale nomina un liquidatore (anche lo stesso O.C.C.), se non già nominato su proposta dell’O.C.C. e dispone che sino al momento della chiusura della procedura, a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. È prevista l’inammissibilità della domanda, se la documentazione prodotta non consenta la puntuale ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore. Sono esclusi dalla liquidazione: i crediti impignorabili, i crediti aventi natura alimentare e di mantenimento, stipendi, salari, pensioni e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, nei limiti, definiti dal Giudice, di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia, le cose impignorabili per disposizione di legge.

 

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Accertamento del passivo

Il liquidatore verifica l’elenco dei creditori e l’attendibilità della documentazione allegata, formando l’inventario dei beni da liquidare. La domanda che può essere di partecipazione alla liquidazione, ma anche di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili, deve essere proposta con ricorso, con l’indicazione:

delle generalità del creditore della determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione o la descrizione del bene che si rivendica o di cui si chiede la restituzione della sintetica esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda dell’indicazione dell’eventuale titolo di prelazione di cui si chiede il riconoscimento dell’indicazione dell’indirizzo p.e.c. o del numero di fax o l’elezione di domicilio presso un comune del circondario presso cui ha sede il Tribunale; in assenza di quest’ultima indicazione, tutte le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito presso la cancelleria del Tribunale.

Al ricorso va allegata la documentazione comprovante le richieste di cui si chiede il riconoscimento. Una volta pervenute le domande di partecipazione alla liquidazione presentate dai creditori, il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, che comprende un elenco dei titolari dei diritti sui beni mobili e immobili in proprietà o in possesso del debitore, comunicandolo agli interessati e assegnando loro un termine di quindici giorni per le osservazioni. In presenza di osservazioni, se ritenute fondate, il liquidatore, scaduto il termine per la loro proposizione, predispone un nuovo progetto di stato passivo, da trasmettere nuovamente ai creditori e fissando un nuovo e ulteriore termine di quindici giorni per le ulteriori repliche. Qualora le contestazioni non risultino componibili, il liquidatore rimette gli atti al Giudice, che provvede alla definitiva formazione dello stato passivo. I creditori, con causa o titolo posteriore al momento dell’esecuzione della pubblicità disposta dal Giudice con il decreto di apertura della procedura di liquidazione, non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

 

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Liquidazione dell’attivo

Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell’inventario, elabora un programma di liquidazione che garantisca la ragionevole durata del procedimento. Il programma di liquidazione viene comunicato ai creditori e al debitore e depositato presso la Cancelleria del Tribunale; la legge non ne prevede l’approvazione. Il liquidatore amministra il patrimonio da liquidare, che può essere composto da: crediti, beni mobili e immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge che consenta di conseguire la disponibilità dei beni e di recuperare i crediti compresi nel patrimonio del debitore. Il liquidatore può subentrare nelle procedure esecutive pendenti. Qualora nel patrimonio da liquidare siano compresi crediti, dei quali non è probabile l’incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda, gli stessi saranno oggetto di cessione. Tutti i beni facenti parte del patrimonio da liquidare, salvo quelli di modesto valore, sono oggetto di stima da parte di operatori esperti. Nella liquidazione del patrimonio deve essere assicurata la massima informazione e partecipazione degli interessati tramite opportune forme di pubblicità. Il Giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza con decreto: lo svincolo delle somme; ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione e dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, fatta eccezione per il ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno o ipoteca, per la parte destinata ai creditori garantiti. I beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda costituiscono oggetto della procedura di liquidazione, dedotte le spese sostenute dal debitore per l’acquisto e la conservazione dei beni e dei crediti medesimi fino al momento dell’apprensione all’attivo da liquidare. E’ onere del debitore integrare l’inventario dei beni da liquidare. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

 

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BENEFICI DELLA LEGGE 3/2012

·       Sospensione delle azioni esecutive contro il debitore

·       Sospensione pagamento rate mutuo per un anno

·       Cancellazione del nominativo dalla Centrale dei Rischi

·       Esdebitazione: È la liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori in procedura e non soddisfatti.

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Il beneficio dell'esdebitazione è previsto:

1.  ​per il debitore persona fisica

2.  dopo la chiusura della procedura di liquidazione del patrimonio

3.  in caso di accordo del debitore o di piano del consumatore

 

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L’effetto esdebitatorio è automatico, ad eccezione delle procedure in cui la proposta omologata preveda soltanto una moratoria o una dilazione. Il Giudice concede il beneficio dell’esdebitazione al debitore persona fisica, su istanza da depositarsi entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione, in presenza di precise condizioni sostanzialmente legate alla meritevolezza dei comportamenti posti in essere.

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