Bonus Asilo Nido
Bonus Asilo Nido
È un contributo a sostegno del reddito con il quale è possibile pagare le rette per la frequenza di asili nido pubblici, privati autorizzati e le forme di assistenza domiciliare (art.1, comma 355, l. 11 dicembre 2016, n. 232).
Spetta alle famiglie con figli:
- di età inferiore a tre anni al momento della domanda
- affetti da gravi patologie croniche certificate (il genitore può presentare domanda anche nell’anno solare in cui il figlio compie i 3 anni).
La domanda può essere presentata anche dal genitore di un minore nato o adottato o in affido temporaneo in possesso dei seguenti requisiti:
- straniero apolide, rifugiato politico o titolare di protezione internazionale equiparato a cittadino italiano (art. 27 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
· titolare di Carta blu, “lavoratore altamente qualificato” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il d.lgs. 28 giugno 2012, n. 108);
· lavoratore di Marocco, Algeria e Tunisia per il quale gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e questi Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
· lavoratore autonomo titolare di permesso (art. 26 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni), per il quale l’inclusione tra i potenziali beneficiari è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
Oltre ai titoli di soggiorno suddetti sono utili i seguenti permessi (d.lgs. 286/1998 e alle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero):
- lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21 e 22, d.lgs. 286/1998, e successive modificazioni; artt. 9, 13 e 14 d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
- lavoro stagionale (art. 24, d.lgs. 286/1998 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
- assistenza minori (art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998, rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
- protezione speciale (art. 19, d.lgs. 286/1998, come modificato, da ultimo, dal d.l. 130/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, rilasciato nei casi in cui sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);
- casi speciali (artt. 18 e 18 bis, d.lgs. 286/1998, rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento);
- residenza in Italia.
Il richiedente deve:
- essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta, relativamente al contributo asilo nido;
- avere la stessa residenza del figlio, per il contributo per forme di assistenza domiciliare.
In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra:
· il provvedimento di adozione;
· la data di ingresso in famiglia del minore, fermi restando i requisiti sull'età del minore che accede al beneficio.
- ISEE minorenni fino a 25mila euro = 3mila euro all’anno
(importo massimo mensile erogabile 272,73 euro al mese per 11 mesi) - ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40mila euro = 2.500 euro all’anno
(importo massimo mensile erogabile 227,27 al mese per 11 mesi) - ISEE minorenni da 40.001 euro = 1.500 euro all’anno
(importo massimo mensile erogabile 136,37 al mese per 11 mesi)
- 1500 euro all’anno (136,37 euro mensili) nel caso di ISEE valido mancante oppure richiesta presentata dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minore.
Il contributo mensile non può essere superiore al valore delle singole rette. Il premio asilo nido non è cumulabile con le detrazioni fiscali frequenza asili nido, indipendentemente dal numero di mensilità percepite.
Bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione
Il genitore convivente con il bambino, che presenta la domanda, deve allegare un certificato rilasciato dal pediatra che attesti “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.
ISEE minorenni fino a 25mila euro = 3mila euro
ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40mila euro = 2.500 euro
ISEE minorenni da 40.001 = 1.500 euro
- In mancanza di un ISEE minorenni valido, l’importo assegnato è pari a 1.500 euro.
Si considera l’ISEE minorenni in corso di validità del mese precedente a quello di presentazione della domanda.
- ISEE minorenni fino a 25mila euro = 3mila euro all’anno
- documento di identità e C.F. di genitore e bambino
- denominazione e codice fiscale della struttura
- estremi del provvedimento autorizzativo
- mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica per le quali intende ottenere il beneficio (gennaio - dicembre 2023)
Per richiedere il bonus per ulteriori mesi rispetto a quelli già indicati è necessario ripresentare una nuova domanda che sarà sottoposta alla verifica della disponibilità del budget stanziato.
Il genitore richiedente dovrà anche allegare:
- la documentazione che provi il pagamento di almeno una retta relativa a un mese di frequenza
- l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino in caso di asili nido pubblici (dove si prevede il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza)
- ricevute delle rette relative ai mesi di frequenza successivi, entro la fine del mese di riferimento e non oltre il 31 luglio 2024.