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Assegno Unico

Assegno Unico

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Assegno Unico

  • La pratica è gratuita all'interno della nostra Tessera. Quindi puoi prima sottoscriverla e poi richiedere la pratica. Oppure per comodità puoi anche richiedere subito la pratica e poi saremo noi ad inviarti il link per il tesseramento.

     

    Puoi scegliere tra:

    TESSERA AGEVOLATA al costo di 25,00 euro (priorità sulla richiesta di n.2 pratiche gratuite nei 12 mesi di validità)

    TESSERA ORDINARIA al costo di 50,00 euro (priorità sulla richiesta di n.5 pratiche gratuite nei 12 mesi di validità)

  • La domanda per l'assegno unico e universale è annuale e comprende le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell'anno successivo. Può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022 e per i successivi anni sempre da tale data. Per le domande che saranno presentate nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno, l'assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo. Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l'assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione. Preventivamente è necessario munirsi di Isee valido, in caso contrario l'importo è determinato dall'Inps nella misura minima. Non è necessario essere muniti di alcuna Autorizzazione (Anf/43) come per gli Anf/Dip.

     

    A chi spetta

    L'assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari:

    • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza se la domanda viene presentata entro 120 giorni dalla nascita del figlio;
    • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che si trovi in una delle seguenti condizioni:
      • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
      • svolga un tirocinio o un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
      • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
      • svolga il servizio civile universale;
    • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età. Vedi tabella allegata in Guida/Normativa.

     

    Requisiti

    L'assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati. La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

    • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
    • sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
    • sia residente e domiciliato in Italia;
    • sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

     

    Cosa spetta. Importi dell'AUU

    L'importo dell'assegno unico e universale è determinato in base all'ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell'età dei figli a carico e di numerosi altri elementi. in particolare, è prevista:

    • una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40.000 euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo e per i nuclei con quattro o più figli), madri di età inferiore a 21 anni, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità.
    • una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l'eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l'importo dell'assegno unico dovesse risultare inferiore alla somma dei valori teorici dell'assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente.

     

    Come e quando sarà erogato l'importo.

    L'assegno unico e universale è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente o, anche con richiesta successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato. In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all'altro genitore (es. IBAN dell'altro genitore). Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell'altro genitore, esercente la responsabilità genitoriale, quest'ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirle accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorrerà da quando la scelta di accredito al 50% è stata comunicata all'INPS. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno è corrisposto, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Tenuto conto che non sarà possibile verificare i contenuti dell'accordo tra i genitori, la corresponsione del 100% dell'importo spettante al genitore affidatario dovrà essere confermata anche dall'altro genitore che accede alla domanda mediante le proprie credenziali. In assenza di tale validazione, il pagamento potrà essere effettuato al genitore affidatario richiedente nei limiti del 50% dell'importo complessivamente spettante. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare. Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l'importo dell'assegno è erogato mediante accredito sulla carta Rdc, di cui gli stessi sono in possesso, con le stesse modalità di erogazione del RdC. Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza.

     

    Agevolazioni abrogate

    Con l'entrata in vigore dell'assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, assorbite dallo stesso assegno:

    • premio alla nascita o all'adozione (bonus mamma domani);
    • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
    • assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani;
    • assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
    • detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

    L'assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

     

    Termini

    La domanda per il riconoscimento dell'Assegno Unico potrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo.

    Decorrenza e Termini di liquidazione

    La domanda deve essere presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale. L'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l'INPS provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda.

    Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in corso di validità a dicembre dell'anno precedente.

    Variazione Nucleo familiare

    Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare deve essere comunicata all'Inps entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

    Affido o Tutore

    L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato.

    Figli maggiorenni

    I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

     

    Erogazione

    L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.

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