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Atub Associazione Consumatori

Se il TAEG è errato il tasso di interesse va sostituito con quello BOT

ABF – Collegio di Coordinamento – 08 giugno 2018 n.12832 










Il Coollegio di Coordinamento dell’ABF torna a ribadire il criterio secondo cui, per il credito al consumo, se la banca indica in contratto un TAEG errato, la clausola stessa è nulla. E quindi l’interesse va ricalcolato al tasso BOT (art. 125 bis TUB) ed il cliente ha diritto alla restituzione della somma calcolata per differenza tra gli interessi pagati e quelli ricalcolati appunto a tasso BOT.

Nel caso di specie il costo erroneamente non incluso dalla banca nel TAEG, ai fini della legge sulla Trasparenza Bancaria, era quello relativo alle spese per assicurazione a protezione del credito. ABF Collegio di Coordinamento 08 giugno 2018 n.12832 TAEG errato










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