Uscita n.8 – 25 gennaio 2019 – MODIFICHE AL SOVRAIDEBITAMENTO
La legge sulla ricomposizione della crisi da sovraindebitamento è stata parzialmente modificata nel contesto della riforma sulla legge fallimentare. Per ciò che riguarda il consumatore sono state introdotte novità interessanti, volte a facilitare l’accesso alla procedura anche a colore che non hanno la disponibilità immediata per far fronte anche solo ad una quota dei debiti contratti e non ancora saldati. La legge fallimentare quindi si modifica in Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, all’interno della quale si articolano anche le modifiche al sovraindebitamento, che diventa Liquidazione controllata del sovraindebitamento.
Per ciò che riguarda il consumatore la logica della legge rimane la stessa, ma vengono introdotte nuove interessanti modifiche. Sono ancora previste tre procedure per cancellare i debiti:
Per cancellare i debiti dei privati occorre rivolgersi al Tribunale, che coadiuvato da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) valuta le condizioni di ammissibilità dell’esdebitazione. Questa è la procedura che precedentemente andava sotto il nome di “piano del consumatore” e che ora è definita ristrutturazione debiti del consumatore. Viene depositata un’istanza nella quale il debitore chiede la cancellazione dei propri debiti a fronte di un pagamento minimo, dimostrando la propria incolpevole situazione di insolvenza. Il Giudice non è tenuto in tal caso a valutare la volontà dei creditori. La domanda deve essere corredata da una relazione che esponga motivazioni dello stato di insolvenza, completezza documentale della domanda, situazione debitoria, finanziaria e patrimoniale completa del debitore.
Per i debiti derivanti da attività lavorativa (professionisti e imprese) è invece necessario il consenso di almeno il 60% dei creditori stessi. La denominazione di questa seconda procedura, che prima era l’accordo di composizione della crisi ora è attualmente concordato minore.
La terza procedura è rappresentata dalla liquidazione dei beni del debitore, con l’accordo dei creditori, che viene nominata liquidazione controllata del sovraindebitamento.
La novità maggiormente rilevante riguarda la possibilità di accesso alla procedura di ristrutturazione debiti del consumatore anche al debitore che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Ciò rappresenta una liberatoria finale a zero incassi. Il debitore di libera dal debito senza pagare il creditore. Il debitore però si impegna, nel caso nei quattro anni successivi l’approvazione del piano sopraggiungano entrate rilevanti, tali da coprire almeno il 10% dei debiti, a far fronte ai propri obblighi non saldati in precedenza. Quindi chi non può pagare nulla, e lo dimostra ragionevolmente senza omissione alcuna, non paga nulla e si libera dai debiti. La valutazione di queste ipotetiche nuove e future entrate è effettuata sulla base del modello ISEE.
Non possono essere cancellati in questa opzione i debiti:
Obblighi da mantenimento e alimentari
Debiti per risarcimento danni da fatto illecito nonché sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario
Comentarios