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Mutuo fondiario nullo se viene superato il limite di finanziabilità

Atub Associazione Consumatori

Corte di Cassazione – Sez. I, 31 luglio 2017

Circa il mutuo fondiario, quel finanziamento concesso dalla banca a lungo termine garantito da ipoteca su immobili, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385 del 1993), è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso (con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti).

Art. 38 c.2 T.U.B. – “La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”

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