Tribunale di Brindisi – 01 marzo 2018
Il tasso di mora del mutuo era superiore al tasso soglia di L. 108/96 antiusura. Il Giudice decide, allineandosi alla Corte di Cassazione (23192/17), che il mutuo debba essere gratuito, ossia senza interessi. Pertanto sospende la procedura esecutiva in atto e dichiara illegittima la stessa. Trib. Brindisi 01 marzo 2018 mora sopra TSU
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